Impianto a Norme CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano)
Il CEI è l'Ente riconosciuto dallo Stato Italiano
e dall'Unione Europea preposto alla
normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle
telecomunicazioni.
Le norme tecniche CEI contribuiscono a definire ciò che le leggi citano
come "regola dell'arte".
Il Decreto del
Ministero dello sviluppo economico
del 22-01-2008, n. 37 impone alle imprese abilitate ai sensi
dell' art.3 la realizzazione
degli impianti secondo la regola d'arte ed in conformità alla vigente
normativa, alle norme dell'UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione Europea.
In particolare definisce le regole per quanto segue per
i nuovi impianti :
Gli
impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo si considerano adeguati, solo se :
1 - possiedono un dispositivo di sezionamento e protezione posto all'origine
dell'impianto
(interruttore generale ENEL - limitatore)
2 - possiedono dispositivi di protezione contro le sovracorrenti
(interruttori automatici magnetotermici, fusibili, etc.)
3 - possiedono la protezione contro i contatti indiretti con l'ausilio di un
interruttore differenziale * con Idn <= 0,03 A
coordinato con
l' impianto di terra **
4 - possiedono le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti,
involucri, ecc.)
* Interruttore differenziale (Salvavita).
Il D.M. 37/08 si applica non solo agli impianti condominiali, ma anche
all'impianto elettrico delle singole abitazioni. Queste sono ovviamente di
competenza dei singoli condomini. In realtà, le tubazioni del
riscaldamento, dell'acqua, del gas e i ferri del cemento armato sono
comuni a tutto 'edificio, così come l'eventuale impianto di terra. Ne
consegue che un guasto a terra in un appartamento sprovvisto di
interruttore differenziale (comunemente chiamato salvavita) può provocare
un pericolo tramite gli elementi metallici suddetti, o lo stesso impianto
di terra, negli altri appartamenti e nei servizi condominiali, ad esempio
a causa di uno scaldacqua o di una lavatrice difettosi. Sono già accaduti
infortuni mortali in situazioni del genere.
** Impianto di terra.
L'impianto di terra dell'edificio è comune sia ai servizi condominiali
sia alle abitazioni ed è sicuro soltanto se tutti gli appartamenti sono
protetti con un interruttore differenziale.
L'elettricista non può risolvere da solo il problema, perché non può
intervenire sugli impianti dei singoli condomini. E' un problema di
sicurezza comune, da portare in assemblea condominiale. I singoli
condomini devono adeguare il proprio impianto a quanto richiesto dal D.M.
37/08 e installare un interruttore differenziale, altrimenti mettono in
pericolo non solo i propri familiari, ma anche gli altri abitanti
dell'edificio; in particolare il pericolo può manifestarsi sui servizi
condominiali di cui l'amministratore è direttamente responsabile.
L'interruttore differenziale (salvavita) da solo non evita eventuali
responsabilità penali per infortuni dovuti alla mancanza dell'impianto di
terra.
L'impianto di terra dell'edificio va considerato un servizio condominiale
utile per tutti i condomini, i quali hanno a loro volta l'obbligo di
adeguare gli impianti all'interno della propria abitazione.
Dichiarazione di conformità. Al termine dei lavori l'impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati alle norme vigenti. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.
Rifacimento di impianti. In caso di rifacimento parziale di
impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di
collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto è
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell'impianto.
Mancanza di dichiarazione di conformità. In tale caso la
dichiarazione è sostituita, per gli impianti precedenti al 5.3.2008, da
una dichiarazione di rispondenza.
Obblighi del committente e del proprietario. L'art. 8 stabilisce
che il committente deve affidare i lavori ad imprese abilitate. Il
proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per
conservare le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni
predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle
apparecchiature installate nonché garantire la regolare manutenzione
straordinaria dei detti.
La dichiarazione di conformità e quella di rispondenza
sono documenti
importanti che vanno conservati ed esibiti in caso di controlli, incidenti
e vendita dell'immobile; diventano indispensabili se non obbligatori nei
seguenti casi :
-
si vuole affittare l'immobile a terzi nella sicurezza
contrattuale
-
per il rilascio del certificato di abitabilità il Sindaco esigerà la
dichiarazione di conformità sopra citata; in assenza non potrebbe
-
in caso di controlli da parte degli Organi preposti, il committente può
dimostrare di aver commissionato il lavoro ad un soggetto regolarmente
abilitato
-
in caso di contestazioni per un lavoro male eseguito
-
su richiesta dei Vigili del Fuoco per la presentazione della pratica del
certificato di prevenzione incendi
-
nelle Aziende ove è presente personale dipendente, ai sensi del D.P.R.
547/55 art. 267, la presenza di impianti elettrici fatiscenti è punita
penalmente.
E' per questo che bisogna diffidare di coloro che effettuano lavori
senza il rilascio della suddetta certificazione.
In pratica, il D.M. 37/08 elimina i falsi
elettricisti imponendo la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici solo ed
esclusivamente ai professionisti del settore.
E' perciò buona norma verificare, sempre, se la ditta che si offre ad
effettuare il lavoro è professionalmente abilitata controllando il
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, oppure verificando se
è annoverata, ad esempio, su www.infoimprese.it diffidando di commissionare lavori a persone non
autorizzate che svolgono il mestiere dell'elettricista.
In caso contrario l'impianto elettrico dovrà essere adeguato
con rilascio di dichiarazione di conformità
o di rispondenza
ed il rilascio del progetto stilato da persona iscritta agli Albi preposti, ove necessario.
(Adeguamento al D.M. 37/08)
L’
impianto a norma non è solo un adempimento alla
legge in vigore, ma è anche una assicurazione sulla vostra persona.
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