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Impianto a Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

Il CEI è l'Ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea preposto alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.
Le norme tecniche CEI contribuiscono a definire ciò che le leggi citano come "regola dell'arte".

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22-01-2008, n. 37  impone alle imprese abilitate ai sensi dell' art.3 la realizzazione degli impianti secondo la regola d'arte ed in conformità alla vigente normativa, alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

In particolare definisce le regole per quanto segue per i nuovi impianti :

 

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo si considerano adeguati, solo se :

1 - possiedono un dispositivo di sezionamento e protezione posto all'origine
     dell'impianto     (interruttore generale ENEL - limitatore)

2 - possiedono dispositivi di protezione contro le sovracorrenti
     (interruttori automatici magnetotermici, fusibili, etc.)

3 - possiedono la protezione contro i contatti indiretti con l'ausilio di un     
     interruttore differenziale * con Idn <= 0,03 A coordinato con
     l' impianto di terra **

4 - possiedono le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.)

 

 * Interruttore differenziale (Salvavita).

Il D.M. 37/08 si applica non solo agli impianti condominiali, ma anche all'impianto elettrico delle singole abitazioni. Queste sono ovviamente di competenza dei singoli condomini. In realtà, le tubazioni del riscaldamento, dell'acqua, del gas e i ferri del cemento armato sono comuni a tutto 'edificio, così come l'eventuale impianto di terra. Ne consegue che un guasto a terra in un appartamento sprovvisto di interruttore differenziale (comunemente chiamato salvavita) può provocare un pericolo tramite gli elementi metallici suddetti, o lo stesso impianto di terra, negli altri appartamenti e nei servizi condominiali, ad esempio a causa di uno scaldacqua o di una lavatrice difettosi. Sono già accaduti infortuni mortali in situazioni del genere.

** Impianto di terra.

L'impianto di terra dell'edificio è comune sia ai servizi condominiali sia alle abitazioni ed è sicuro soltanto se tutti gli appartamenti sono protetti con un interruttore differenziale.
L'elettricista non può risolvere da solo il problema, perché non può intervenire sugli impianti dei singoli condomini. E' un problema di sicurezza comune, da portare in assemblea condominiale. I singoli condomini devono adeguare il proprio impianto a quanto richiesto dal D.M. 37/08 e installare un interruttore differenziale, altrimenti mettono in pericolo non solo i propri familiari, ma anche gli altri abitanti dell'edificio; in particolare il pericolo può manifestarsi sui servizi condominiali di cui l'amministratore è direttamente responsabile.
L'interruttore differenziale (salvavita) da solo non evita eventuali responsabilità penali per infortuni dovuti alla mancanza dell'impianto di terra.
L'impianto di terra dell'edificio va considerato un servizio condominiale utile per tutti i condomini, i quali hanno a loro volta l'obbligo di adeguare gli impianti all'interno della propria abitazione.
 


Dichiarazione di conformità. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme vigenti. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.

Rifacimento di impianti. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Mancanza di dichiarazione di conformità. In tale caso la dichiarazione è sostituita, per gli impianti precedenti al 5.3.2008, da una dichiarazione di rispondenza.

Obblighi del committente e del proprietario. L'art. 8 stabilisce che il committente deve affidare i lavori ad imprese abilitate. Il proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate nonché garantire la regolare manutenzione straordinaria dei detti.
 


La dichiarazione di conformità e quella di rispondenza sono documenti importanti che vanno conservati ed esibiti in caso di controlli,  incidenti e vendita dell'immobile; diventano indispensabili se non obbligatori nei seguenti casi :
 

  • si vuole affittare l'immobile a terzi nella sicurezza contrattuale

  • per il rilascio del certificato di abitabilità il Sindaco esigerà la dichiarazione di conformità sopra citata;  in assenza non potrebbe

  • in caso di controlli da parte degli Organi preposti, il committente può dimostrare di aver commissionato il lavoro ad un soggetto regolarmente abilitato

  • in caso di contestazioni per un lavoro male eseguito

  • su richiesta dei Vigili del Fuoco per la presentazione della pratica del certificato di prevenzione incendi

  • nelle Aziende ove è presente personale dipendente, ai sensi del D.P.R. 547/55 art. 267, la presenza di impianti elettrici fatiscenti è punita penalmente.

     

E' per questo che bisogna diffidare di coloro che effettuano lavori senza il rilascio della suddetta certificazione.
 

In pratica, il D.M. 37/08 elimina i falsi elettricisti imponendo la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici solo ed esclusivamente ai professionisti del settore.
E' perciò buona norma verificare, sempre, se la ditta che si offre ad effettuare il lavoro è professionalmente abilitata controllando il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, oppure verificando se è annoverata, ad esempio, su www.infoimprese.it diffidando di commissionare lavori a persone non autorizzate che svolgono il mestiere dell'elettricista.

In caso contrario  l'impianto elettrico dovrà essere adeguato con rilascio di dichiarazione di conformità o di rispondenza ed il rilascio del progetto stilato da persona iscritta agli Albi preposti, ove necessario. (Adeguamento al D.M. 37/08)

L’ impianto a norma non è solo un adempimento alla legge in vigore, ma è anche una assicurazione sulla vostra persona.


 

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